Art. 7.
(Organo di consulenza scientifica).

      1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della Fondazione e di promozione delle previste attività culturali.
      2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero per i beni e le attività culturali le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali eventualmente conferiti.
      3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
      4. Lo statuto determina la composizione del comitato scientifico:

          a) assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo

 

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della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

          b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.